02 Marzo 2021

Vaccini, Inail: “Tutela garantita agli infermieri contagiati dopo aver rifiutato il siero”

Di NS
L’Istituto in una lettera alla Direzione Liguria sul caso del San Martino di Genova: “Manca una legge sull’obbligo di immunizzazione”

di Usv

Rimane in vigore la copertura assicurativa Inail collegata all’infortunio professionale per gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid-19 durante le ore di lavoro. Lo ha scritto lo stesso Istituto in una lettera inviata alla Direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri “no vax” dell’Ospedale San Martino di Genova, circa una quindicina, che avevano contratto il virus. 

L’Inail spiega che “sotto il profilo assicurativo il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l'esclusione dell'operatività della tutela”. Nursind Sanità aveva già sviscerato le questioni giuridiche connesse alla vicenda e aveva evidenziato come l’assenza di una legge sull’obbligo vaccinale leghi le mani all’Istituto e renda complicato sanzionare il lavoratore volontariamente non vaccinato con la perdita della copertura assicurativa.

Inail, nella lettera, conferma: "Non si rileva allo stato dell'attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore”.In ogni caso, il dipendente potrebbe non avere diritto al risarcimento del danno in caso di rifiuto del siero. L’Istituto di Piazzale Pastore, infatti, aggiunge nella lettera che “sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata, il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l'esclusione dell'operatività della tutela prevista dall'assicurazione gestita dall'Inail.

Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell'Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l'esclusione della tutela assicurativa apprestata dall'Istituto in caso di infortunio”. Inoltre, secondo Inail, “l'illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell'infortunio come evento indennizzabile; in quanto la colpa dell'assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento”.

Infine, in caso di rifiuto dell’immunizzazione, non sembra neppure ipotizzabile il cosiddetto “rischio elettivo”, perché, spiega l’Istituto, “il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore”.

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